1. L'articolo 74 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Art. 74. - (Parentela). - La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite, sia nel caso in cui la filiazione sia avvenuta all'interno del matrimonio, sia nel caso in cui sia avvenuta al di fuori di esso».
1. L'articolo 565 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Art. 565. - (Categorie di successibili). - Nella successione legittima, l'eredità di devolve al coniuge, ai parenti legittimi e naturali e allo Stato, nell'ordine e secondo le regole stabilite nel presente titolo».
1. L'articolo 573 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Art. 573. - (Successione dei figli naturali). - Le disposizioni relative alla successione dei figli naturali si applicano quando la filiazione è stata riconosciuta o giudizialmente dichiarata o è stata accolta l'azione di cui all'articolo 279».
1. Il terzo comma dell'articolo 537, il terzo comma dell'articolo 542 e il terzo comma dell'articolo 566 nonché gli articoli 578, 579 e 580 del codice civile sono abrogati.